Normativa. Permesso di soggiorno e lavoratori immigrati
Daniele Cirioli – avvenire.it – Il ministero del Lavoro ha illustrato la nuova la disciplina sull’autorizzazione al lavoro stagionale degli stranieri nei campi e negli alberghi
Quando il nulla osta o il permesso di soggiorno stagionale venga revocato per colpa del datore di lavoro, il lavoratore straniero ha diritto al risarcimento pari alle retribuzioni spettanti (ai sensi del contratto collettivo nazionale) e non erogate. Lo ha precisato il ministero del Lavoro nella circolare n. 37/2016, con cui ha illustrato la nuova la disciplina sull’autorizzazione al lavoro stagionale degli stranieri nei campi e negli alberghi, riformata dal dlgs n. 203/2016, in vigore dal 24 novembre.
Il provvedimento, nel dare attuazione alla Direttiva n. 2014/36/Ue, ha modificato l’art. 24 del dlgs n. 286/1998, il Testo Unico Immigrati, limitando il lavoro stagionale straniero alle attività agricole e turistico alberghiere. Queste attività, spiega il ministero del Lavoro, sono quelle individuate nel Dpr n. 1525/1963, nell’attesa che sia adottato il nuovo decreto, come previsto dall’art. 21 del dlgs n. 81/2015 (riforma Jobs act), nonché dai contratti collettivi che disciplinano i settori.
Tra le diverse novità del provvedimento, una ha modificato la disciplina del nullaosta al lavoro pluriennale, che viene rilasciato per l’ingresso del lavoratore straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti (e non più due anni consecutivi) per prestare lavoro stagionale. Peraltro, il nullaosta non contiene più necessariamente una durata annuale, prefissata e corrispondente a quella fruita dallo stesso lavoratore nel periodo precedente, ma un’indicazione del periodo di validità espresso solamente in mesi (fino a un massimo di nove) per ciascun anno.
In base alla nuova disciplina, ancora, la conversione di un permesso di soggiorno stagionale da tempo determinato a tempo indeterminato può avvenire, ferma la disponibilità della quota di ingresso, solo dopo tre mesi almeno di regolare rapporto di lavoro stagionale e in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto a termine o a tempo indeterminato. Con riferimento al settore agricolo, dove le prestazioni dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, pertanto, dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
La nuova disciplina, infine, nell’ipotesi di revoca del nullaosta stagionale o del permesso di soggiorno stagionale per cause imputabili al datore di lavoro, prevede la liquidazione a favore del lavoratore di un’indennità pari alle retribuzioni dovute e non erogate in base al Ccnl. Tale previsione, spiega il ministero del lavoro, non deve ritenersi una “sanzione”, quanto piuttosto un risarcimento del danno dovuto al lavoratore. Di conseguenza, il lavoratore potrà rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria (tribunale) per ottenere il riconoscimento dell’indennità.
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